Oggetto: disposizioni in materia di circolazione e
sosta autobus turistici
RITENUTO per le motivazioni esposte opportuno e necessario di dover adottare il
presente provvedimento;
VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.S emanato con D. L. 30/04/1992 n. 295 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992
n.495;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs . n.267
del 28/08/2000, e successive modificazioni e integrazioni;
ART. 1:
E’ istituito il divieto di circolazione e
transito dei pulman nelle vie Galleria
di Sopra (V.le Pio XI), Via Gallerie di Sotto e Via Ercolano, fatta eccezione
per quelli in servizio di linea e per quelli delle Forze Armate.
ART. 2:
E’ fatto divieto ai pulmann e bus di fermarsi e sostare fuori dalle aree
consentite che sono definite come segue: Terminal bus e parcheggio interno di
Via Spiaggia del Lago.
ART. 3:
I pulmann e i bus che accedono al territorio comunale
dovranno corrispondere il pagamento del ticket agli appositi incaricati che
saranno dislocati al terminal bus od in altro luogo appositamente ed
adeguatamente segnalato.
Il ticket
dovrà essere esposto in maniera visibile sul parabrezza e avrà la validità in
esso indicata.
Il valore dello stesso sarà di €. 20,00 ad ora e di
€. 50,00 per l’intera giornata.
Qualora il
pulmann o il bus giunga nel territorio comunale nelle ore in cui il servizio
riscossioni non sia in funzione, il conducente o responsabile dello stesso
dovrà provvedere non appena possibile all’assolvimento della formalità
sopraindicate.
Il servizio di distribuzione del ticket è in funzione
dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
ART. 4:
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alle seguenti sanzioni
amministrative:
-art. 1:. da
€. 68,25 a €. 275,10
- art. 2: da
€. 40,95 a €. 81,90 oltre il pagamento del ticket dovuto per l’intera
giornata
DISPONE
All’Ufficio
Tecnico Comunale si da mandato per l’apposizione di idonea segnaletica
verticale ed orizzontale, che renda note agli utenti della strada le
prescrizioni adottate.
L’Ufficio
di Polizia Municipale e gli altri agenti
della Forza Pubblica sono incaricati
dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di eventuali
provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari .
L’Ufficio
Messi è tenuto alla pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione
all’U.T.C., alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo e al Commissariato di
P.S. di Albano Laziale.
Copia
dell’assunto atto, ai sensi della legge n.241/90, resterà a disposizione di
chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.
A
norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere avverso la presente ordinanza,in applicazione della
l. 06/12/1971 n. 1034, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per incompetenza,
violazione di legge o eccesso di potere , al Tribunale Amm.vo regionale del
Lazio, o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, potrà
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
dalla pubblicazione.
Castel Gandolfo, 07/07/2003
IL COMANDANTE P.M.
(DR. CLAUDIO JACOBAZZI)