CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

 

 

 

ORDINANZA N.52

Oggetto:   disposizioni in materia di circolazione e sosta autobus turistici

IL COMANDANTE P.M.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 87 del 24.06.03  con la quale l’Amministrazione ha disposto per il pagamento di un ticket per i bus turistici che stazionano nel territorio comunale e precisamente nell’area a loro riservata denominata terminal bus;

PRESO ATTO che occorre disciplinare la circolazione dei predetti bus nelle vie di accesso a Castel Gandolfo al fine di non creare situazioni di disagio e pericolo causa la limitata larghezza di alcune di tali vie;

PRESO ATTO altresì che occorre pertanto limitare l’ingresso dei pulmann esclusivamente da quelle strade che presentano margini sufficienti di sicurezza e che possono essere individuate nella S.S. 140 (V.le A. Costa) e V.le Bruno Buozzi, anche per la modesta concentrazione di abitazioni presenti lungo le stesse;

ACCERTATO pertanto che il divieto di circolazione e transito  a Castel Gandolfo può essere posto in Viale Pio XI (Galleria di Sopra), Via Gallerie di Sotto dal confine con il Comune di Albano Laziale e Via Ercolano, fatta eccezione per gli autobus in servizio di linea e quelli delle Forze Armate;

RITENUTO altresì che per evidenti ragioni di sicurezza la sosta e lo stazionamento dei pulmann può avvenire solamente al terminal bus ;

PRESO ATTO che occorre pertanto dare attuazione sotto il profilo contabile- finanziario alla citata delibera n. 87/03  stabilendo l’importo differenziato nella sosta breve (ore 1) e quella giornaliera, che può essere quantificata in €. 20.00 la prima  ed €. 50.00 la seconda;

RITENUTO per le motivazioni esposte opportuno e necessario di dover adottare il presente provvedimento;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.S emanato con D. L. 30/04/1992 n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs . n.267 del 28/08/2000, e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

ART. 1:

E’ istituito il divieto di circolazione e transito  dei pulman nelle vie Galleria di Sopra (V.le Pio XI), Via Gallerie di Sotto e Via Ercolano, fatta eccezione per quelli in servizio di linea e per quelli delle Forze Armate.

ART. 2:

E’ fatto divieto ai pulmann e  bus di fermarsi e sostare fuori dalle aree consentite che sono definite come segue: Terminal bus e parcheggio interno di Via Spiaggia del Lago.

ART. 3:

I pulmann e i bus che accedono al territorio comunale dovranno corrispondere il pagamento del ticket agli appositi incaricati che saranno dislocati al terminal bus od in altro luogo appositamente ed adeguatamente segnalato.

 Il ticket dovrà essere esposto in maniera visibile sul parabrezza e avrà la validità in esso indicata.

Il valore dello stesso sarà di €. 20,00 ad ora e di €. 50,00 per l’intera giornata.

 Qualora il pulmann o il bus giunga nel territorio comunale nelle ore in cui il servizio riscossioni non sia in funzione, il conducente o responsabile dello stesso dovrà provvedere non appena possibile all’assolvimento della formalità sopraindicate.

Il servizio di distribuzione del ticket è in funzione dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

ART. 4:

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

-art. 1:.  da €. 68,25 a €. 275,10

- art. 2:  da €. 40,95 a €. 81,90 oltre il pagamento del ticket dovuto per l’intera giornata  

DISPONE

            All’Ufficio Tecnico Comunale si da mandato per l’apposizione di idonea segnaletica verticale ed orizzontale, che renda note agli utenti della strada le prescrizioni adottate.

            L’Ufficio di Polizia Municipale  e gli altri agenti della Forza Pubblica sono  incaricati dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di eventuali provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari .

            L’Ufficio Messi è tenuto alla pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione all’U.T.C., alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo e al Commissariato di P.S. di Albano Laziale.

            Copia dell’assunto atto, ai sensi della legge n.241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.

            A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente ordinanza,in applicazione della l. 06/12/1971 n. 1034, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere , al Tribunale Amm.vo regionale del Lazio, o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Castel Gandolfo, 07/07/2003

IL  COMANDANTE P.M.

                                                                                                           (DR. CLAUDIO JACOBAZZI)