
CITTA' DI CASTEL GANDOLFO
Ordinanza n. .40 DEL 28/05/2003
Oggetto: Attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
RITENUTA la
necessità di disciplinare la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli impianti non
ricadenti nella disciplina della legge 287/91;
ACCERTATO
che la legislazione in materia di igiene e sanità
detta dei requisiti imprescindibili a tutela dell’igiene pubblica che non
possono essere derogati dalle situazioni di fatto se non incorrendo in sanzioni
penali;
VISTA la
Legge n. 287 del 1991;
VISTO il T.U.LL.P.S.;
VISTO il
D. Lgs. n.114/1998;
VISTA la
Legge n. 283/62;
VISTO il
Decreto 26.03.1980 n. 327;
La
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande
fuori dagli esercizi pubblici disciplinati dalla legge 287/91 è vietata.
E’
peraltro consentita l’istallazione di distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande analcoliche calde o
fredde con le modalità di cui all’art. 17 del D. Lgs.
114/98, purchè gli stessi rispondano ai requisiti di
cui all’art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327, Regolamento
di esecuzione della L. 283/62.
I
trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno
soggetti alla sanzione amm.va da €. 2582,00 a €. 15493,00 di
cui al Decreto 114/98, oltre alle eventuali sanzioni di cui alla L. 283/62.
DISPONE
L’Ufficio di Polizia
Municipale e gli altri agenti della
Forza Pubblica sono incaricati
dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di
eventuali provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari
.
L’Ufficio Messi è tenuto alla
pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione alla Stazione Carabinieri di
Castel Gandolfo e al Commissariato di P.S. di Albano Laziale.
Copia dell’assunto atto, ai sensi
della legge n.241/90, resterà a
disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in
copia.
CASTEL
GANDOLFO 28/05/2003
IL RESPONSABILE DELL’AREA COMMERCIO
Dott. Claudio Jacobazzi