CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

 

 

ORDINANZA N. 35  del 20/05/2003

 

Oggetto: Disciplina orari esercizi pubblici ed affini.

 

IL SINDACO

 

RITENUTA la necessità di disciplinare gli orari di apertura al pubblico degli esercizi pubblici e delle altre attività commerciali  che si svolgono nel territorio;

RITENUTA l’esigenza di tutelare preventivamente l’ ordine pubblico locale attraverso regole che consentano il libero svolgimento delle attività consentite nel rispetto dei diritti della generalità dei cittadini (emissioni sonore, riunioni, ecc..);

Visto il D.Lgs 114/98;

VISTA la legge regionale 18/11/1999 n. 33 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 “Comuni a prevalente economia turistica e città d’arte” ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 288 del 08/03/2002 e s.m.i. ;

Visto l’art. 54 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs . n.267 del 28/08/2000;

 

ORDINA

 

ART. 1. Gli esercizi commerciali possono facoltativamente prolungare il limite giornaliero massimo di 13 ore ( apertura ore 7:00 – chiusura ore 22:00) nonché derogare dall’ obbligo della chiusura domenicale e festiva previa comunicazione all’ Ufficio Commercio.

 ART. 2. Gli esercizi pubblici intesi come Ristoranti, bar, circoli privati, club, pub, sale giochi, luoghi di ritrovo su suolo pubblico ecc.. potranno esercitare la somministrazione non oltre le ore 01:00 . Dalle ore 24:00 sono vietate le emissioni sonore sia attraverso strumenti elettronici che con altre modalità. I rumori prodotti dalle suddette attività dovranno essere contenuti nella soglia della normale tollerabilità. Sono vietati altresì cori , canti e schiamazzi.

ART. 3. I titolari degli esercizi pubblici e dei circoli che intendano promuovere manifestazioni, spettacoli , serate danzanti, dovranno inviare apposita comunicazione ai sensi della legge 241/90 corredata da dichiarazioni tecniche attestanti l’agibilità dei luoghi; eventuali deroghe di orario potranno essere concesse solamente in occasione di feste e sagre popolari o per particolari iniziative culturali; gli esercizi pubblici che intendano programmare manifestazioni e spettacoli di arte varia devono previamente e comunque non oltre 10 giorni dall’ inizio degli spettacoli presentare il programma per l’intera stagione al fine di valutare, sotto il profilo della tutela dell’ ordine pubblico, l’ accoglimento o meno delle richieste di deroga. Gli esercizi pubblici sono esonerati dall’ obbligo della chiusura settimanale.

La presente ordinanza ha la validità fino al 30/09/2003;

 

 

DISPONE

 

                        L’Ufficio di Polizia Municipale  e gli altri agenti della Forza Pubblica sono  incaricati dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di eventuali provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari .

            I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alla sanzione amministrativa di €. 500 ai sensi dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000.

            La presente ordinanza verrà affissa all’albo pretorio e data ampia diffusione a mezzo quotidiani locali.

            L’Ufficio Messi è tenuto alla pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo e al Commissariato di P.S. di Albano Laziale.

            Copia dell’assunto atto, ai sensi della legge n.241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.

            A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente ordinanza,in applicazione della l. 06/12/1971 n. 1034, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere , al Tribunale Amm.vo regionale del Lazio, o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

 

Dalla Residenza Municipale 20/05/2003

IL SINDACO

Maurizio Colacchi