
CITTA' DI CASTEL GANDOLFO
ORDINANZA N. 35 del 20/05/2003
Oggetto: Disciplina orari esercizi pubblici ed affini.
RITENUTA la
necessità di disciplinare gli orari di apertura al
pubblico degli esercizi pubblici e delle altre attività commerciali che si svolgono nel territorio;
RITENUTA l’esigenza
di tutelare preventivamente l’ ordine pubblico locale
attraverso regole che consentano il libero svolgimento delle attività
consentite nel rispetto dei diritti della generalità dei cittadini (emissioni
sonore, riunioni, ecc..);
Visto il D.Lgs 114/98;
VISTA la
legge regionale 18/11/1999 n. 33 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 32 “Comuni a prevalente economia turistica e città d’arte” ;
VISTA la
delibera della Giunta Regionale n. 288 del 08/03/2002 e s.m.i. ;
Visto l’art. 54 del Testo Unico sull’ordinamento
delle autonomie Locali – D. Lgs . n.267
del 28/08/2000;
ART. 1. Gli esercizi commerciali
possono facoltativamente prolungare il limite giornaliero massimo di 13 ore (
apertura ore 7:00 – chiusura ore 22:00) nonché
derogare dall’ obbligo della chiusura domenicale e festiva previa comunicazione
all’ Ufficio Commercio.
ART. 2.
Gli esercizi pubblici intesi come Ristoranti, bar, circoli privati, club, pub,
sale giochi, luoghi di ritrovo su suolo pubblico ecc..
potranno esercitare la somministrazione non oltre le ore 01:00 . Dalle ore 24:00 sono vietate le emissioni sonore sia attraverso
strumenti elettronici che con altre modalità. I rumori prodotti dalle suddette
attività dovranno essere contenuti nella soglia della normale tollerabilità.
Sono vietati altresì cori , canti e schiamazzi.
ART. 3. I titolari degli esercizi
pubblici e dei circoli che intendano promuovere
manifestazioni, spettacoli , serate danzanti, dovranno inviare apposita
comunicazione ai sensi della legge 241/90 corredata da dichiarazioni tecniche
attestanti l’agibilità dei luoghi; eventuali deroghe di orario potranno essere
concesse solamente in occasione di feste e sagre popolari o per particolari
iniziative culturali; gli esercizi pubblici che intendano programmare
manifestazioni e spettacoli di arte varia devono previamente e comunque non
oltre 10 giorni dall’ inizio degli spettacoli presentare il programma per
l’intera stagione al fine di valutare, sotto il profilo della tutela dell’ ordine
pubblico, l’ accoglimento o meno delle richieste di deroga. Gli esercizi
pubblici sono esonerati dall’ obbligo della chiusura
settimanale.
La
presente ordinanza ha la validità fino al 30/09/2003;
DISPONE
L’Ufficio di Polizia
Municipale e gli altri agenti della
Forza Pubblica sono incaricati
dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di
eventuali provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari
.
I contravventori, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, saranno soggetti alla sanzione amministrativa
di €. 500 ai sensi dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000.
La presente ordinanza verrà affissa all’albo pretorio e data ampia diffusione a
mezzo quotidiani locali.
L’Ufficio Messi è tenuto alla
pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione alla Stazione Carabinieri di
Castel Gandolfo e al Commissariato di P.S. di Albano Laziale.
Copia dell’assunto atto, ai sensi
della legge n.241/90, resterà a
disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in
copia.
A norma dell’art. 3, comma 4, della
legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la
presente ordinanza,in applicazione della l. 06/12/1971
n. 1034, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per incompetenza, violazione di
legge o eccesso di potere , al Tribunale Amm.vo regionale del Lazio, o, in alternativa, ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale
20/05/2003
IL SINDACO
Maurizio Colacchi