
CITTA' DI CASTEL GANDOLFO
Ordinanza n. 56 del 15/07/2003
IL SINDACO
Considerato che la zona lago è area naturale protetta sito di importanza comunitaria di particolare pregio ambientale ove sono anche presenti siti archeologici ed è meta di turismo occasionale continuo e costante;
Tenuto conto che le aggressioni incontrollate dell’habitat creano grave nocumento all’ambiente, all’igiene pubblica ed alla sicurezza degli utenti;
Preso atto che nelle porzioni di arenile si svolgono precipuamente attività stagionali e ambulanti di noleggio sdraio ed ombrelloni ovvero di natanti, mentre le porzioni di arenile libere sono meta di un notevole flusso di bagnanti e turisti;
Considerato che nella zona sono altresì presenti numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
Tenuto conto che è necessario ed improcrastinabile applicare una logica di salvaguardia dell’intera area del bacino lacustre e di razionalizzazione delle attività per garantire, da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro, la sicurezza e l’ordine pubblico;
Considerato che i lavori di riqualificazione del lungolago realizzati per l’anno Giubilare hanno comportato un notevole aumento del flusso turistico verso la nostra città;
Tenuto conto che il continuo e inarrestabile abbassamento del livello delle acque del lago consente una maggiore fruizione di arenile con una tendenza dei privati ad investire in strutture ricettive e para ricettive di accoglienza e di servizi;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, dettante principi in materia di conservazione e di difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici, di tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico ambientale e paesaggistico anche a difesa e protezione delle coste in attuazione di specifiche, previsioni e programmi;
Considerato che a difesa dell’ambiente ed a tutela della sicurezza pubblica possono essere adottati provvedimenti volti a normare i comportamenti consentiti;
Preso atto che sull’arenile vengono sovente abbandonati rifiuti in plastica causando un irreversibile inquinamento del suolo e delle acque ovvero abbandonate bottiglie in vetro con grave pericolo per la pubblica incolumità;
Vista la legge 18.05.1989, n. 183
Visto il T.U.LL.P.S. – R.D. 18/06/1931, n. 773
Visto il R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il T.U.L.S. legge 27.03.1934, n. 1265;
Visto il D.Lgs 11.05.1999, n. 152;
Visto il D. lgs 05.02.1997, n. 22;
Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa;
In tutto l’arenile del lago Albano e nelle aree boscate di Castel Gandolfo è vietato:
1. introdurre ed abbandonare qualsiasi specie di rifiuto di plastica e vetro, vendere od utilizzare piatti, bicchieri o altri oggetti di plastica, fare uso, comunque, di oggetti di detto materiale;
2. accendere fuochi;
3. organizzare pic-nic;
4. introdurre cani od altri animali;
A tutela della sicurezza della pubblica incolumità, dalle ore 20,00 e fino alla chiusura degli esercizi di tutti i giorni della settimana, è, inoltre, vietato ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici:
1. vendere prodotti da asporto in vetro.
Ai trasgressori del presente provvedimento verrà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 determinata ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni assunte è rimessa alla Polizia Municipale, alle forze dell’ordine ed alle guardie ecologiche ed ambientali, all’ARDIS;
All’Ufficio Tecnico Comunale è demandato il compito di apporre idonea cartellonistica e pubblicizzare la presente ordinanza.
All’Ufficio Commercio viene inviata la presente per notifica a tutti gli operatori e residenti della zona lago;
L’U.R.P. è tenuto ad informare gli organi di stampa per una più diffusa e capillare conoscenza dell’ordinanza de quo.
Dalla residenza Municipale, lì 15 luglio 2003.
IL SINDACO
Maurizio Colacchi