CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

 

 

 

 

Ordinanza n. 56 del 15/07/2003 

 

  

IL SINDACO

 

 

         Considerato che la zona lago è area naturale protetta sito di importanza comunitaria di particolare pregio ambientale ove sono anche presenti siti archeologici ed è meta di turismo occasionale continuo e costante;

         Tenuto conto che le aggressioni incontrollate dell’habitat creano grave nocumento all’ambiente, all’igiene pubblica ed alla sicurezza degli utenti;

         Preso atto che nelle porzioni di arenile si svolgono precipuamente attività stagionali e ambulanti di noleggio sdraio ed ombrelloni ovvero di natanti, mentre le porzioni di  arenile libere sono meta di un notevole flusso  di bagnanti e turisti;

         Considerato che nella zona sono altresì presenti numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

         Tenuto conto che è necessario ed improcrastinabile applicare una logica di salvaguardia dell’intera area del bacino lacustre e di razionalizzazione  delle attività per garantire, da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro, la sicurezza e l’ordine pubblico;

         Considerato che i lavori di riqualificazione del lungolago realizzati per l’anno Giubilare hanno comportato un notevole aumento del flusso turistico verso la nostra città;

         Tenuto conto che il continuo e inarrestabile abbassamento del livello delle acque del lago consente una maggiore fruizione di arenile con una tendenza dei privati ad investire in strutture ricettive e para ricettive di accoglienza e di servizi;

         Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, dettante principi in materia di conservazione e di difesa del suolo da tutti  i fattori negativi, naturali ed antropici, di tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico ambientale e paesaggistico anche a difesa e protezione delle  coste in attuazione di specifiche, previsioni e programmi;

         Considerato che a difesa dell’ambiente ed a tutela della sicurezza pubblica possono essere adottati provvedimenti volti  a normare i comportamenti consentiti;

         Preso atto che sull’arenile vengono sovente abbandonati rifiuti in plastica causando un irreversibile inquinamento del suolo e delle acque ovvero abbandonate bottiglie  in vetro con grave pericolo per la pubblica incolumità;    

 

 

         Vista la legge 18.05.1989, n. 183

         Visto il T.U.LL.P.S. – R.D. 18/06/1931, n. 773

         Visto il R.D. 06.05.1940, n. 635;

         Visto il T.U.L.S. legge 27.03.1934, n. 1265;

         Visto il D.Lgs 11.05.1999, n. 152;

         Visto il D. lgs 05.02.1997, n. 22;

         Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;

 

 

 

ORDINA

 

 

Per i motivi di cui in premessa;

 

         In tutto l’arenile del lago  Albano e nelle aree boscate  di Castel Gandolfo è vietato:

 

1.     introdurre ed abbandonare qualsiasi specie di rifiuto di plastica e vetro, vendere od utilizzare piatti, bicchieri o altri oggetti di plastica, fare uso, comunque, di oggetti di detto materiale;

2.     accendere fuochi;

3.     organizzare pic-nic;

4.     introdurre cani od altri animali;

 

         A tutela della sicurezza della pubblica incolumità, dalle ore 20,00 e fino alla chiusura degli esercizi di tutti i giorni della settimana, è,  inoltre, vietato ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici:

 

1.     vendere prodotti da asporto in vetro.

 

         Ai trasgressori del presente provvedimento verrà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a  € 500,00 determinata ai sensi dell’art. 7 bis  del D.Lgs.  del 18 agosto 2000, n. 267;

 

         La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni assunte è rimessa alla Polizia Municipale, alle forze dell’ordine ed alle guardie ecologiche ed ambientali,  all’ARDIS;

 

         All’Ufficio Tecnico Comunale è demandato il compito di apporre idonea cartellonistica e pubblicizzare la presente ordinanza.

 

        

 

All’Ufficio Commercio viene inviata la presente per notifica a tutti gli operatori e residenti della zona lago;

 

         L’U.R.P. è tenuto ad informare gli organi di stampa per una più diffusa e capillare conoscenza dell’ordinanza de quo.

 

 

Dalla residenza Municipale, lì 15 luglio 2003.

 

    

  

        

                                                                                     IL SINDACO

                                                                                   Maurizio Colacchi