CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

 

 

ORDINANZA N. 48  del 24/06/2003

 

 

Oggetto:   disposizioni in materia di circolazione stradale in  P.tta Chateauneuf du Pape

 

IL COMANDANTE P.M.

 

CONSIDERATO  che nell’attuale disciplina della viabilità P.tta Ch. Du Pape risulta una piazza senza uscita con accesso da Via M. D’Azeglio con doppio  senso di circolazione e con parcheggio sul lato sinistro ad entrare fino al civico n. 5  ,a partire dal quale è stato istituito il divieto di sosta con rimozione, al fine di  consentire l’accesso al cancello di ingresso alle Ville Pontificie;

CONSIDERATO che date le ristrette dimensioni della piazza in oggetto la fluidità della circolazione risulta  comunque ostacolata dalle autovetture parcheggiate, le quali spesso impediscono anche l’accesso dei veicoli ai locali adibiti a rimessaggio degli stessi  con regolare concessione di passo carrabile;

RITENUTO per le motivazioni esposte opportuno e necessario di dover adottare il presente provvedimento al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.S emanato con D. L. 30/04/1992 n. 295;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs . n.267 del 28/08/2000;

 

ORDINA

 

Di istituire in P.tta Chateaneuf du Pape:

1)     il divieto di accesso, fatta eccezione per i residenti e i proprietari dei locali adibiti a rimessaggio autovetture, oltre ai mezzi diretti alle Ville Pontificie;

2)     il divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

 

DISPONE

 

            All’Ufficio Tecnico Comunale si da mandato per l’apposizione di idonea segnaletica verticale ed orizzontale, che renda note agli utenti della strada le prescrizioni adottate.

            L’Ufficio di Polizia Municipale  e gli altri agenti della Forza Pubblica sono  incaricati dell’applicazione del presente provvedimento e dell’adozione di eventuali provvedimenti con tingibili che potrebbero rendersi necessari .

            I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

            L’Ufficio Messi è tenuto alla pubblicazione dell’ordinanza ed alla notificazione all’U.T.C., alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo e al Commissariato di P.S. di Albano Laziale.

            Copia dell’assunto atto, ai sensi della legge n.241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.

            A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente ordinanza,in applicazione della l. 06/12/1971 n. 1034, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere , al Tribunale Amm.vo regionale del Lazio, o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

 

Castel Gandolfo, 24/06/2003

IL  COMANDANTE P.M.

                                                                                                           (DR. CLAUDIO JACOBAZZI)