BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (ART. 11 della L. 431/98)

 

 

Questo Comune, con fondi regionali pari ad € 8.241,15 ed assegnati con Delibera della Giunta Regionale n. 931 del 08.11.2005, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 35 del 20.12.2005, istituirà una graduatoria per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata.

 

REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO AL FONDO:

I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per beneficiare dei contributi di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998 e fissati dall’art. 1 del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e Trasporti) sono:

 

1. Concorrenti da inserire nella fascia A):

Soggetti che possiedono una situazione ISEE riferita al nucleo familiare uguale od inferiore alla somma                                                                  di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%.

Per l’anno 2004 detto importo ammonta ad  € 5.358,34 x 2 = € 10.716,68.

 

2. Concorrenti da inserire nella fascia B):

Soggetti che possiedono una situazione ISEE riferita al nucleo familiare superiore a quello della fascia A) ed inferiore a quello determinato dalla Regione Lazio per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (detto importo ammonta ad € 12.799,00 così come fissato con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio 24.06.2004 n. 2079).

 

 I requisiti di reddito minimi devono essere valutati in relazione al reddito annuo imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare posseduto, al lordo delle detrazioni fissate dalla normativa regionale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., adottando il metodo ISEE ai sensi del D.L. 31.03.1998 n. 109.

 

Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui al punto 1) e 2), l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione in vigore e regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

 

LIMITI MASSIMI DEL CONTRIBUTO ANNUO:

 

Il Comune ha fissato l’entità dei contributi nel limite massimo della differenza tra il canone di locazione e la soglia del 14 o 24% del reddito secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone e con riferimento ai seguenti criteri:

 

1) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso in fascia A) l’incidenza del canone  sul reddito deve risultare non inferiore al 14 % ed il contributo da assegnare non deve in ogni modo essere superiore ad € 3.098,74 annui;

2) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso in fascia B) l’incidenza del canone sul reddito deve risultare non inferiore al 24% ed il contributo da assegnare non dovrà in ogni modo essere superiore ad € 2.324,06 annui.     

 

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, i limiti di reddito sopra indicati alle lettere A) e B) sono innalzati del 25%. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE COMPILATE UTILIZZANDO L’APPOSITA MODULISTICA DISTRIBUITA PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E CONSEGNATE  AL DETTO UFFICIO ENTRO E NON OLTRE  IL 02.03.2006.

 

 

TALI DOMANDE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA,  DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 

Ø                       DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.109 AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE (L’AMMONTARE DEI REDDITI DA ASSUMERE A RIFERIMENTO E’ QUELLO RISULTANTE DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI);

Ø                       CONTRATTO DI LOCAZIONE IN VIGORE E REGOLARMENTE REGISTRATO;

Qualora il canone risultante dal contratto di locazione registrato non fosse aggiornato:

Ø                       LA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI  IL VALORE DEL CANONE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO AL LOCATORE, AL NETTO DEGLI ONERI ACCESSORI .

 

 

 

                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale                                                    

 Dr. Giovanni Meconi                                                                                                                                                                                            

                                  

 

 Castel Gandolfo, 31.01.2006